Assunzione lavoratori stranieri extra UE: il ruolo dei Centri per l’impiego


BRINDISI
- E’ del 29 dicembre 2022 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cd. "Decreto flussi") che dispone, anche quest’anno, la programmazione annuale delle quote del flusso di stranieri, residenti all’estero, che possono fare ingresso in Italia per essere assunti per lavori stagionali e non stagionali.

Il DPCM introduce importanti novità. Il datore di lavoro che intende assumere in Italia uno straniero residente all’estero, dovrà verificare con il Centro per l’impiego competente, prima di avviare richiesta di nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l’ immigrazione, la non disponibilità, di lavoratori già presenti sul territorio nazionale idonei a ricoprire il profilo richiesto.
La verifica di indisponibilità va effettuata attraverso l’invio da parte del datore di lavoro di una formale richiesta di personale al Centro per l’impiego tramite apposito modulo reso disponibile da ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Questa dovrà rispettare ai requisiti minimi di "offerta di lavoro congrua" indicati nel D.Lgs. 150/2015, (qualifica e mansione da ricoprire, requisiti, luogo e orario, tipologia di contratto, durata e riferimento al CCNL o retribuzione), anche ai fini di rispondere all’attivazione delle politiche attive nei confronti dei soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito, (Naspi e RdC), profilati dal CPI competenti, cui l’offerta verrà primariamente sottoposta.
Il Centro per l’impiego ha quindici giorni dalla ricezione della richiesta, per individuare lavoratori in linea con la richiesta o per rilasciare l’attestazione di indisponibilità.
Se si individuano lavoratori idonei, l’attestazione di indisponibilità potrà essere rilasciata solo previa comunicazione, da parte datoriale, di eventuali esiti negativi della selezione.
Il datore di lavoro potrà richiedere il nullaosta, producendo opportuna autocertificazione, anche se il Centro per l’Impiego non risponde entro quindici giorni dalla richiesta presentata, o ancora, se il lavoratore, individuato dal CPI, non si presenta al colloquio di selezione entro venti giorni dalla richiesta di pubblicazione.
I Centri per l’impiego sono chiamati ad approfondire competenze e caratteristiche professionali dei lavoratori beneficiari di Naspi e Reddito di Cittadinanza, anche a seguito dell’assessment previsto dal Programma GOL, per rendere più agevole l’incrocio domanda-offerta di lavoro.
Ulteriore novità introdotta dal Decreto è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nullaosta viene rilasciato automaticamente e inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paese di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
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Daniele Martini

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