La
stipula di una polizza RC professionale
è ormai una garanzia per la collettività e non solo per il professionista
assicurato, in quanto tutti possono beneficiare – in caso di sinistri – della
sicurezza di un’agenzia assicuratrice solvente nei risarcimenti (è possibile
avere un’idea delle tipologie di RC professionali consultando il sito ConvieneOnline.it). Ma in cosa consiste un’assicurazione
professionale, quali sono gli obblighi per il professionista e le eventuali
sanzioni nella mancata osservanza della legge?
La Riforma delle Professioni: il decreto 137/2012
Con
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 con efficacia a
partire dal 2013 è stato introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti
agli albi di stipulare – singolarmente o tramite convenzioni collettive
nazionali – un’assicurazione atta a coprire e risarcire i danni derivanti
dall’esercizio dell’attività, ivi incluse le attività di custodia di documenti
o valori del cliente assistito. Ai fini della trasparenza, il professionista
deve rendere noto al cliente – al momento dell’assunzione dell’incarico – gli
estremi della polizza professionale e il relativo massimale, nonché ogni
eventuale variazione successiva. È bene precisare che la legge ha normalizzato
una pratica spesso già adottata da alcune categorie professionali più
consapevoli dei rischi derivanti dalla propria attività. L’assicurazione
indennizza tutte le situazioni – escluso il dolo – in cui un professionista può
incorrere in errori, omissioni, imperizia, incidenti che coinvolgono la
custodia di documenti o valori.
I
settori principalmente interessati dal decreto sono:
·
L’edilizia
(periti, ingegneri, geometri, architetti …);
·
L’ambito
legale e contabile (avvocati, notai, commercialisti, revisori legali …);
·
La
sanità (infermieri, medici, psicologi, psichiatri …);
·
Ambito
commerciale (agenti di vendita, mediatori …).
Sono
previste anche formule assicurative per le professioni non regolamentate ovvero
professioni per cui non è previsto l’iscrizione a un albo professionale.
Cosa comporta il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo
Un
professionista che non sottoscriva una RC
professionale è perseguibile per illecito
professionale. Il mancato obbligo assicurativo, inoltre, implica che il
professionista dovrà rispondere personalmente e autonomamente al risarcimento
dei danni in caso di errori derivanti dalla propria professione.
L’art 5, comma 2 del D.P.R.
137/2012 definisce, appunto, la violazione dalla norma come un illecito
disciplinare e non più deontologico, la cui competenza spetta al Consiglio di
Disciplina che – in caso di accertata violazione – è tenuta all’applicazione di
una delle sanzioni indicate all’art. 52 del Decreto Legislativo 139/2005
adeguata e proporzionale all’infrazione commessa. L’obbligo assicurativo si
estende anche alle cosiddette S.t.P. – Società Tra Professionisti; La mancata
sottoscrizione della polizza RC professionale obbligatoria causa
la decadenza dell’iscrizione della Società Tra Professionisti allo specifico
albo.
L’obbligo
non è previsto al professionista perché iscritto a un albo in quanto tale, ma
presuppone l’effettivo esercizio dell’attività professionale; inoltre, se un
professionista è dipendente nell’ambito di uno studio o società, sarà tenuto a
dotarsi della copertura assicurativa fornita dal datore di lavoro fino a quando
esercita la professione in nome e per conto della società di affiliazione.
Relativamente
alle sanzioni, dunque, gli Ordini e i
Collegi professionali sono egli enti deputati all’accertamento delle
infrazioni e alla verifica del mancato rispetto dell’obbligo assicurativo. Le
sanzioni previste hanno conseguenze e gravità varie a seconda dell’illecito
commesso: si va dalla sanzione più grave che è la radiazione dall’albo, fino alla censura
professionale o alla sospensione della professione per un
massimo di due anni.
La
sanzione viene applicata e inflitta dal Consiglio di Disciplina stesso, in base
al principio di proporzionalità.
Come scegliere una polizza assicurativa professionale
Come
per la stipula di qualsiasi tipologia assicurativa, per scegliere la polizza
migliore e più adatta alle proprie esigenze è importante vagliarne molte, anche
utilizzando gli strumenti comparativi online. gli elementi da prendere in
considerazione sono:
·
i massimali;
·
le clausole particolari;
·
le specifiche per la propria professione.
Attenzione alla data di decorrenza e alle
estensioni temporali di validità, nonché alla valutazione di prevedere la
clausola di retroattività per sinistri avvenuti prima della sottoscrizione ma
rivelatisi nell’anno di decorrenza dell’assicurazione o viceversa, una garanzia
postuma per i sinistri avvenuti durante il periodo di sottoscrizione della
polizza ma emersi dopo la scadenza della stessa.
Le
soluzioni assicurative sono varie in
base agli obiettivi, la reale funzione e le necessità del professionista:
·
se
l’obiettivo è il mero assolvimento di un obbligo normativo, la formula più
congeniale sarà la sottoscrizione di una polizza base e più “economica” tra
quelle presenti sul mercato;
·
se
lo scopo della polizza è la tutela del proprio patrimonio da pretese
risarcitorie pesanti, la scelta dovrà orientarsi verso una polizza che
consideri diversi fattori di rischio derivanti dall’attività del professionista.
La
scelta deve essere sempre commisurata alla propria reale disponibilità
finanziaria, proporzionata alla tutela e garanzia del proprio patrimonio e dei
clienti e in base alla natura dell’attività svolta.
Nonostante
il rigore normativo, i dati
statistici più recenti mostrano che 1/3 dei professionisti non stipula
un’assicurazione professionale obbligatoria, i motivi sono da ricercare:
·
in
un’offerta limitata o insufficiente da parte delle compagnie assicuratrici;
·
una
mancata o cattiva informazione o comunicazione;
·
la
poca trasparenza o chiarezza degli agenti assicurativi;
·
i
costi spesso troppo alti.
È
pertanto importante prendere in considerazione diversi preventivi e rivolgersi
alle compagnie assicurative specializzate in materia affinché la polizza
assicurativa professionale non sia vista solo come un onere, ma sia anche
un’effettiva opportunità per accrescere la professionalità e la trasparenza del
proprio esercizio.
Commenti
Commenti Fb