Ostuni. Amministrazione trasparente: il Comune chiarisce le diverse finalità e obblighi

OSTUNI (BR). In merito alle notizie divulgate sugli Organi di stampa nei giorni scorsi sull’oscuramento degli atti amministrativi contenuti nei due archivi 2008/2014 e 2014/2018, affissi all’albo online del Comune di Ostuni, la posizione del Presidente del Forum della Società civile, pur interessante sotto l’aspetto meramente accademico e astratto, non pare essere in linea e in ottemperanza delle attuali disposizioni e regole sugli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e trattamento dei dati personali. 
L’avv. Guglielmo Cavallo, vicesindaco e assessore alla Trasparenza e alla Partecipazione, in sede di Consiglio aveva precedentemente chiarito che la decisione era stata presa per ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento UE sulla tutela dei dati sensibili e personali, entrato in vigore lo scorso 25 maggio. Il Segretario generale e responsabile della trasparenza dell’Ente comunale, dott. Francesco Fumarola, torna sulla faccenda aggiungendo ulteriori elementi normativi, con una nuova nota scritta, inviata al Presidente del Forum lo scorso 5 dicembre.   
"La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell’Albo online" spiega il dott. Francesco Fumarola, Segretario generale dell’ente comunale "contenuta nell’art. 24 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), assieme a molteplici disposizioni susseguitesi nel corso del tempo, stabilendo ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti, dispone un limite temporale per l’affissione di quindici giorni. Il 'Decreto trasparenza' (d.lgs. n. 33/2013) individua la struttura – continua il Segretario generale – della sezione denominata 'Amministrazione trasparente' presente sui siti istituzionali della P.A. e degli enti locali. Qui la durata della pubblicazione, i cui obblighi sono riassunti dall’art. 48 e dall’Allegato 'A' del Decreto trasparenza, è di cinque anni, salvo deroghe nel caso in cui siano previsti tempi diversi dalla normativa. Le ultime modifiche finalizzate al principio di conoscibilità degli atti (d. lgs. n. 97/2016), con l’introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, equivalente al cosiddetto FOIA, riconoscono ai cittadini la possibilità di accedere, previa richiesta scritta – conclude Fumarola – anche ai documenti per cui non sussiste obbligo di pubblicazione all’albo online e nella sezione Amministrazione trasparente". 
Riassumendo gli istituti, pur collegati, attengono a diverse finalità e applicazioni concrete: la pubblicazione all’albo online degli atti e documenti deve essere prevista da apposite regole, per un periodo di 15 giorni trascorso il quale la diffusione di dati personali non è più consentita; la pubblicazione nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente", disciplinata dal decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede la diffusione di informazioni obbligatorie sulla base del contenuto dell’Allegato "A" dello stesso Decreto trasparenza per una durata di cinque anni salvo deroghe espressamente previste dalla legge; la trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti, in base al decreto legislativo n. 97 del 2016, noto come accesso civico generalizzato o FOIA, l’esercizio è consentito a tutti i cittadini attraverso una richiesta di accesso.   
La diffusione di qualsiasi documentazione o dato al di fuori dei casi indicati sarebbe contraria alle regole della trasparenza e soprattutto in materia di protezione e diffusione dei dati personali.
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Daniele Martini

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